Decreto Legge 22.10.16 n.193 soppressione Equitalia ed altre disposizioni in materia fiscale

E’ stato pubblicato lunedì 24 ottobre 2016,in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge con l’addio a Equitalia:

D.L. 22/10/2016, n. 193
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2016, n. 249.

Epigrafe

Premessa

Capo I
Misure urgenti in materia di riscossione

Art. 1.Soppressione di Equitalia

Art. 2.Disposizioni in materia di riscossione locale

Art. 3.Potenziamento della riscossione

Capo II
Misure urgenti in materia fiscale

Art. 4.Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione

Art. 5.Dichiarazione integrativa a favore

Art. 6.Definizione agevolata

Art. 7.Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate

Capo III
Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 8.Finanziamento Fondo occupazione

Art. 9.Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL

Art. 10.Finanziamento investimenti FS

Art. 11.Misure urgenti per il trasporto regionale

Art. 12.Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza

Art. 13.Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell’agroalimentare

Art. 14.Potenziamento di tax credit per il cinema e l’audiovisivo

Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 15.Disposizioni finanziarie

Art. 16.Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’articolo 81, comma 1, della Costituzione;

Tenuto conto altresì, per le misure da adottare per le predette urgenti finalità, del contenuto del rapporto Italia – Amministrazione fiscale dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici identificati»;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria nonché di prevedere misure di contrasto all’evasione fiscale;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all’amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:


Capo I

Misure urgenti in materia di riscossione

Art. 1. Soppressione di Equitalia

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell’Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell’ente e da due componenti nominati dall’Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attività. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L’ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell’attività ed efficacia dell’azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell’atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l’articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.

7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l’anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.

8. L’Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l’ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all’ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l’articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.

10. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell’amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’articolo30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell’ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

11. Entro la data di cui al comma 1:

a) l’Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino a tale data;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze;
c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, presidente dell’ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalità di vigilanza sull’operato dell’ente da parte dell’agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l’amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.

14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell’ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell’atto aggiuntivo di cui al comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell’economia e delle finanze, per consentire l’adozione dei necessari correttivi.

15. Fino alla data di cui all’articolo 1, comma 1, l’attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per l’adozione dello statuto dell’ente di cui al comma 3, secondo le modalità di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.

16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all’agenzia di cui all’articolo 1 comma 3.


Art. 2. Disposizioni in materia di riscossione locale

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. All’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2017».

2. Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.


Art. 3. Potenziamento della riscossione

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. All’articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l’Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale».

3. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.


Capo II

Misure urgenti in materia fiscale

Art. 4. Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). – 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.».

2. Dopo l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). – 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1.
3. La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall’esame dei dati di cui all’articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
Art. 21-ter (Credito d’imposta). – 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a Euro 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a Euro 50.000.
2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all’articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d’imposta di Euro 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, è indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.».

3. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di Euro 25, con un massimo di Euro 25.000. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da Euro 5.000 a Euro 50.000».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;
b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;
c) all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l’imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile»;
d) all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono abrogati i commi da 1 a 3;
2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.

6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;
b) all’articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l’opzione di cui all’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».

7. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;
2) la lettera d) è abrogata;
b) il comma 6 è sostituito con il seguente:
«6. L’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’I.V.A. e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E’ effettuata senza pagamento dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all’articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all’articolo 13 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l’estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell’imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all’articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell’imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all’estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni. Fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione dei beni introdotti in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell’imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il gestore del deposito I.V.A. comunica all’Ufficio doganale di importazione i dati relativi all’estrazione dal deposito I.V.A.; le modalità di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate.».
c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «E’ valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo.»;

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1° aprile 2017.


Art. 5. Dichiarazione integrativa a favore

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 2, i commi 8 e 8-bis, sono sostituiti dai seguenti:
«8. Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.»;
b) nell’articolo 8:
1) nel comma 6, le parole «all’articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle parole «all’articolo 2, commi 7 e 9»;
2) sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
6-ter. L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso».

2. All’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle parole: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis»;
b) nella lettera b) le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle parole: «ai soli elementi».

Art. 6. Definizione agevolata

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/ CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.


Art. 7. Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate (2)

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. Dopo l’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall’articolo 5-quater, comma 2. L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l’articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l’articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) deldecreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
b) anche in deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 5; non si applica l’ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;
c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza;
d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall’articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l’ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell’articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui all’articolo 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l’Agenzia delle entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l’Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l’autore della violazione può versare le somme dovute in base all’invito di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l’adesione ai contenuti dell’invito, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall’articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all’articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura pari all’85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell’85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all’estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l’Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l’Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;
4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata dall’articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, indicata nell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all’articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall’articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell’articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), deldecreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».

4. Il provvedimento di cui all’articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Dopo il comma 17 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.
17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell’Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».


(2) NDR: La suddivisione in commi del presente articolo corrisponde a quanto pubblicato in G.U.

Capo III

Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 8. Finanziamento Fondo occupazione

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. Per l’anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.


Art. 9. Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. E’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata “Operazione Ippocrate” e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).

2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:

a) le disposizioni in materia di personale di cui all’articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
b) le disposizioni in materia penale di cui all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, deldecreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
c) le disposizioni in materia contabile di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 10. Finanziamento investimenti FS

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. E’ autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l’anno 2016 e 400 milioni per l’anno 2018 quale contributo al contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il contratto sul quale il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 si è espresso favorevolmente è aggiornato con dette disponibilità ai fini della sua approvazione.

2. Le risorse stanziate per l’anno 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al contratto 2016 – 2020 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.


Art. 11. Misure urgenti per il trasporto regionale

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l’anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall’EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente è trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Società EAV S.r.l. per le finalità di cui al comma 2.

2. Le misure necessarie al raggiungimento dell’equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all’atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L’adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all’inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l’anno 2016.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.


Art. 12. Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. Le spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell’anno 2016.

2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.


Art. 13. Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell’agroalimentare

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l’anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

2. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2016 in favore dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell’ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

3. All’articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».

4. All’articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, ISMEA è autorizzata ad utilizzare le risorse residue per l’attuazione del regime di aiuti di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».


Art. 14. Potenziamento di tax credit per il cinema e l’audiovisivo

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. Per l’anno 2016 l’importo di 140 milioni di cui al comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni.


Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 15. Disposizioni finanziarie

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l’anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l’anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l’anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l’anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:

a) quanto a 417,83 milioni di euro per l’anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’elenco allegato al presente decreto; (3)
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l’anno 2016, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l’anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l’anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.

3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


(3) NDR: L’allegato previsto dalla presente lettera non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16. Entrata in vigore

In vigore dal 24 ottobre 2016

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.