GRATUITO PATROCINIO: CONTRADDITTORIO NECESSARIO

Gratuito patrocinio: contraddittorio necessario

Il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa nel contraddittorio con la sola parte richiedente, revoca l’ammissione al gratuito patrocinio di un cittadino per manifesta infondatezza della sua pretesa e poi rigetta la domanda di liquidazione del compenso del suo difensore.
Investita della questione, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 28 gennaio 2016, n. 1617, ha avuto modo di evidenziare taluni rilevanti principi.
Sotto un primo profilo è stato ribadito che il procedimento di opposizione a liquidazione delle spese in materia di giustizia, anche se riferito ad attività espletate nel processo penale, “presenta carattere di autonomo giudizio avente ad oggetto una controversia di natura civile”, inerente un “diritto soggettivo patrimoniale” del richiedente.
Per queste ragioni parte necessaria di tali procedimenti “deve considerarsi anche l’erario, e più precisamente il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito”.
Ulteriore sviluppo del ragionamento è che i compensi dei difensori patrocinanti a spese dello Stato“tendono ad incidere sullo Stato, genericamente qualificato erario dal testo unico sulle spese di giustizia”. In questo senso, allora, lo Stato non può non essere “parte necessaria” nel giudizio presupposto.
La decisione del Tribunale di Udine è stata quindi annullata, ed il procedimento dovrà svolgersi in sede di rinvio con la partecipazione del ministero della Giustizia.